Come Datagon Salesforce con agenti AI presidia il ciclo di vita commerciale dei farmaci sotto brevetto
Team Datagon Salesforce
In sintesi
Per le aziende del comparto medical device italiano, due processi convivono e dialogano in continuo: la conformità al Regolamento UE 2017/745 (MDR), requisito di accesso al mercato europeo, e la partecipazione alle gare ospedaliere, modo concreto in cui un dispositivo conforme arriva al Servizio Sanitario Nazionale. Il settore italiano vale 18,3 miliardi di euro (Confindustria Dispositivi Medici, 2024) e la spesa pubblica in dispositivi medici e servizi raggiunge 9,6 miliardi, pari al 7,3% della spesa sanitaria pubblica. In questo articolo vediamo cosa cambia con il MDR e le sue scadenze 2027 e 2028, come si ottiene la marcatura CE in cinque fasi, e in che modo una piattaforma come Datagon Salesforce può presidiare entrambi i lati del processo — documentazione tecnica e gare ospedaliere — in un unico ambiente.
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18,3 mld €
Mercato medical device italiano (export + interno)
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4.641
Aziende del comparto in Italia |
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117.607
Addetti del settore
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9,6 mld €
Spesa pubblica DM e servizi (7,3% spesa sanitaria pubblica)
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126 €
Spesa pubblica pro capite annua
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3°
Mercato europeo, dietro Germania e Francia
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Perché il comparto medical device italiano vive una stagione di doppio cambiamento
Il settore italiano dei dispositivi medici si trova oggi al centro di due transizioni che si sovrappongono. La prima è regolatoria: il Regolamento UE 2017/745 (MDR), entrato in vigore il 26 maggio 2021, ha sostituito le direttive MDD 93/42/CEE e AIMDD 90/385/CEE introducendo requisiti documentali e clinici significativamente più stringenti. La seconda è commerciale: il D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) ha ridisegnato la cornice delle gare ospedaliere italiane, rafforzando il ricorso a criteri qualitativi nell’aggiudicazione e dando più peso alla capacità delle aziende di documentare il valore clinico ed economico dei propri dispositivi.
Le due transizioni si incontrano nella partecipazione alle gare ospedaliere, che resta in Italia il canale di accesso principale al sistema sanitario pubblico. Sul piano dei volumi, il quadro è strutturale: il settore vale 18,3 miliardi di euro e occupa 117.607 addetti in 4.641 aziende, posizionando l’Italia come terzo mercato europeo dietro Germania e Francia (Confindustria Dispositivi Medici, 2024). La spesa pubblica in dispositivi medici e servizi è di 9,6 miliardi, pari al 7,3% della spesa sanitaria pubblica e a una media di 126 euro pro capite annui — con eterogeneità importante tra regioni.
In questo scenario, la qualità della documentazione tecnica e la capacità di valorizzare l’innovazione nelle gare non sono più due attività separate gestite da reparti diversi. Sono dimensioni interdipendenti dello stesso processo competitivo: senza fascicolo tecnico aggiornato e conforme MDR non si partecipa alle gare; senza una strategia di valorizzazione dei criteri qualitativi non si vince. Le pagine che seguono ricostruiscono questo doppio movimento — partendo dalla definizione operativa di documentazione tecnica, attraverso le scadenze di transizione MDR e l’iter di marcatura CE, fino alle logiche di Value Based Healthcare e al ruolo dei sistemi digitali specializzati nel canale ospedaliero medical device.
Cos’è la documentazione tecnica per dispositivi medici?
La documentazione tecnica per dispositivi medici è l’insieme strutturato di evidenze richieste dal MDR Regolamento UE 2017/745 (Allegati II e III) per dimostrare la conformità del dispositivo ai requisiti generali di sicurezza e prestazione. Comprende il fascicolo tecnico, la valutazione clinica, il sistema di gestione del rischio (ISO 14971), le procedure del sistema qualità (ISO 13485), la dichiarazione di conformità e, dove richiesto, il certificato dell’organismo notificato.
Non è una documentazione statica: deve essere mantenuta aggiornata per tutto il ciclo di vita del dispositivo, integrata con i dati di sorveglianza post-mercato e resa disponibile per audit di organismi notificati e autorità competenti. Per le aziende che gestiscono portafogli ampi — anche centinaia di codici prodotto in varianti dimensionali, configurazioni e indicazioni d’uso — la coerenza versionale del fascicolo tecnico diventa un fattore critico di processo.
Sul piano operativo, la documentazione tecnica entra in gioco due volte: una prima volta come requisito di accesso al mercato (senza marcatura CE valida nessun dispositivo può essere immesso in commercio nell’Unione Europea), una seconda volta come componente dell’offerta di gara, dove le centrali di acquisto richiedono certificati CE, schede tecniche, istruzioni per l’uso, dichiarazioni di conformità e — sempre più spesso — evidenze cliniche a sostegno delle caratteristiche dichiarate. Un certificato CE scaduto o una scheda tecnica obsoleta possono comportare l’esclusione da una gara, con perdita immediata di volumi commerciali significativi.
Cosa cambia con il MDR 2017/745: scadenze 2027 e 2028
Il Regolamento UE 2017/745 è entrato in vigore il 26 maggio 2021. Per consentire alle aziende di adeguarsi al nuovo quadro normativo e tenere conto della capacità complessiva degli organismi notificati MDR — uno dei colli di bottiglia del sistema — il legislatore europeo è intervenuto due volte sul calendario di transizione. L’intervento più rilevante è stato il Regolamento UE 2023/607 del marzo 2023, che ha esteso il periodo transitorio per i dispositivi cosiddetti “legacy” (quelli che al 26 maggio 2021 erano coperti da un certificato CE valido secondo le direttive previgenti).
Le scadenze attualmente in vigore per i dispositivi legacy sono articolate per classe di rischio e tipologia di dispositivo:
| Data limite | Categoria di dispositivi legacy |
|---|---|
| 26 maggio 2026 | Dispositivi su misura impiantabili di classe III |
| 31 dicembre 2027 | Dispositivi di classe III e dispositivi impiantabili di classe IIb (con esclusione di suture, graffette, otturazioni dentali, apparecchi ortodontici, viti, cunei, placche, fili, perni, clip e connettori) |
| 31 dicembre 2028 | Dispositivi di classe IIb non impiantabili (e categorie escluse al 2027), dispositivi di classe IIa, dispositivi di classe I sterili o con funzione di misura |
L’estensione si applica a condizioni stringenti che le aziende avrebbero dovuto soddisfare entro il 2024. In particolare, il fabbricante deve aver implementato un sistema di gestione della qualità conforme al MDR entro il 26 maggio 2024, presentato domanda formale di valutazione della conformità a un organismo notificato sempre entro il 26 maggio 2024, e firmato un accordo scritto con l’organismo notificato entro il 26 settembre 2024. Per i dispositivi classificati a livello superiore secondo le regole MDR (Allegato VIII) rispetto alle direttive previgenti, è obbligatorio l’intervento di un organismo notificato anche dove prima non era previsto.
Per le aziende che non hanno completato la transizione MDR entro queste milestone, lo scenario operativo è diventato critico: il dispositivo non può essere immesso sul mercato UE — e non può quindi partecipare a gare ospedaliere — fino a quando la nuova certificazione MDR non viene emessa. La pianificazione delle attività di transizione, oggi, è anche pianificazione delle finestre commerciali nei due-tre anni successivi.
Come ottenere la marcatura CE per un dispositivo medico
L’iter di certificazione varia in funzione della classe di rischio del dispositivo, determinata dall’Allegato VIII del MDR. Le quattro classi (I, IIa, IIb, III) corrispondono a livelli crescenti di rischio per il paziente e a procedure di valutazione progressivamente più articolate. Le 22 regole dell’Allegato VIII tengono conto di durata d’uso (transitoria, breve, prolungata), invasività, parte del corpo interessata, principio di funzionamento.
- Classificazione del dispositivo. Applicazione delle 22 regole dell’Allegato VIII MDR per determinare la classe di rischio. La classe determina l’intero seguito dell’iter — quali allegati di valutazione si applicano, se serve un organismo notificato, quale tipo di certificato verrà emesso.
- Costruzione del fascicolo tecnico. Documentazione completa del dispositivo secondo Allegati II e III MDR: descrizione, specifiche di progettazione, processi di fabbricazione, valutazione clinica (Allegato XIV), gestione del rischio (ISO 14971), istruzioni per l’uso, etichettatura. Il fascicolo è il cuore della documentazione tecnica e deve essere aggiornato per l’intero ciclo di vita.
- Sistema di gestione della qualità. Implementazione di un sistema qualità conforme al MDR (tipicamente certificato secondo ISO 13485). Per i dispositivi diversi da classe I non sterili senza funzione di misura, il sistema qualità è oggetto di audit da parte dell’organismo notificato.
- Valutazione di conformità. Procedura scelta secondo gli Allegati IX, X o XI MDR. Per i dispositivi di classe IIa, IIb e III è obbligatorio l’intervento di un organismo notificato che esegue audit del sistema qualità e/o esame del fascicolo tecnico. Per la classe III è richiesta valutazione clinica più approfondita ed eventualmente consultazione di un panel di esperti.
- Dichiarazione di conformità e marcatura CE. Conclusa positivamente la valutazione, il fabbricante emette la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE sul dispositivo. Il dispositivo riceve un codice UDI (Unique Device Identification) che lo identifica univocamente in EUDAMED, la banca dati europea dei dispositivi medici. Il certificato dell’organismo notificato ha una validità tipica di cinque anni, soggetta a sorveglianza periodica.
EUDAMED è la banca dati europea che accompagna ogni dispositivo per tutto il ciclo di vita ed è strutturata in sei moduli: registrazione operatori economici, registrazione dispositivi e UDI, organismi notificati e certificati, indagini cliniche, vigilanza ed eventi avversi, sorveglianza post-mercato. La registrazione è obbligatoria per fabbricanti, mandatari, importatori e distributori. A livello nazionale, il Ministero della Salute gestisce la BD-RDM (Banca Dati Repertorio Dispositivi Medici), che integra EUDAMED con le specificità del mercato italiano.
Come incide il Value Based Healthcare nelle gare medical device?
Il D.Lgs. 36/2023, in vigore dal 1° luglio 2023 e aggiornato dal correttivo D.Lgs. 209/2024, ha introdotto il principio del risultato all’art. 1 e ha rafforzato il ricorso all’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) come criterio di aggiudicazione. Per le forniture di dispositivi medici, l’OEPV combina tipicamente prezzo e qualità tecnica, con pesi specificati nel disciplinare di gara. È in questo spazio che entra il framework Value Based Healthcare (VBHC): un approccio che orienta le decisioni di acquisto verso il valore generato per il paziente, misurato in termini di esiti clinici raggiunti rispetto ai costi sostenuti lungo l’intero percorso di cura.
Per le centrali di acquisto, applicare logiche VBHC significa premiare i dispositivi capaci di:
- Migliorare gli esiti clinici, documentabili tramite letteratura scientifica peer-reviewed e dati real-world.
- Ridurre il carico assistenziale complessivo, ad esempio abbreviando le degenze post-operatorie o riducendo la frequenza di reintervento.
- Aumentare la sicurezza del paziente, dimostrabile tramite riduzione di eventi avversi e dati di post-market surveillance.
- Personalizzare il trattamento in funzione di sottopopolazioni cliniche specifiche o stratificazioni di rischio.
Per le aziende fabbricanti, valorizzare l’innovazione tecnologica nelle gare richiede un duplice presidio. Da un lato la capacità di costruire dossier clinici robusti a sostegno dell’offerta tecnica, integrando dati di letteratura, registri e post-market surveillance. Dall’altro la conoscenza analitica delle stazioni appaltanti più ricettive a criteri qualitativi, che varia per regione e per area terapeutica. La spesa pubblica per dispositivi medici si articola su oltre duecento stazioni appaltanti tra centrali nazionali, regionali e aziende sanitarie locali, ciascuna con orientamenti specifici nei capitolati.
Sorveglianza post-mercato e ruolo dei sistemi digitali
Il MDR ha rafforzato significativamente gli obblighi di post-market surveillance (PMS). L’art. 83 richiede a ogni fabbricante l’implementazione di un sistema di sorveglianza post-commercializzazione proporzionato alla classe di rischio del dispositivo, con piano PMS dedicato (Allegato III) e PSUR (Periodic Safety Update Report) per i dispositivi di classe IIa, IIb e III. La gestione di FSCA (Field Safety Corrective Action) e FSN (Field Safety Notice) è obbligatoria per la comunicazione di azioni correttive di sicurezza al campo. I dati confluiscono in EUDAMED a livello europeo e nella BD-RDM a livello nazionale.
Per le aziende con portafogli ampi, mantenere coerenza tra documentazione tecnica, dati di gara, evidenze cliniche e flussi di sorveglianza richiede strumenti dedicati. Un foglio di calcolo o un CRM generico non gestiscono né le scadenze certificate, né il versionamento documentale, né il legame tra codice prodotto, classe di rischio, piattaforma di gara e stazione appaltante. La complessità descritta — quadro normativo MDR con scadenze a calendario fino al 2028, D.Lgs. 36/2023 con OEPV e principio del risultato, logiche Value Based Healthcare nelle stazioni appaltanti più evolute — rende lo strumento di lavoro un fattore non secondario di competitività.
Esistono sistemi specializzati che presidiano questa complessità con logica integrata, riconducibili alla categoria del tender management software verticale Life Sciences. Datagon Salesforce, sviluppato da Revorg sulla piattaforma Salesforce, è uno di questi sistemi: gestione documentale conforme con versionamento e alert sulle scadenze certificate, workflow strutturato per la preparazione dell’offerta di gara, mappatura delle stazioni appaltanti per area geografica e linea di prodotto, raccolta di evidenze cliniche e di mercato a sostegno dell’OEPV.
La caratteristica distintiva di queste soluzioni rispetto a un CRM generalista è la conoscenza verticale dei processi medical device italiani, inclusa la gestione di casi specifici come la transizione MDR per dispositivi legacy o l’integrazione con le piattaforme telematiche regionali. La sicurezza del dato, in questo contesto, è un requisito vincolante: le aziende multinazionali Life Sciences impongono standard rigorosi di data protection, con preferenza per piattaforme cloud certificate e infrastrutture conformi ai principali standard internazionali.
Per approfondire l’iter di gara nelle sue quattro fasi sequenziali e il framework normativo D.Lgs. 36/2023 si rimanda all’articolo dedicato sul processo di gara nel settore farmaceutico, che condivide con il verticale medical device l’intero impianto delle gare ospedaliere italiane.
Una sintesi per il decisore
Per le aziende del comparto medical device, la qualità della documentazione tecnica e la capacità di valorizzare l’innovazione nelle gare ospedaliere sono diventate due facce dello stesso processo competitivo. La transizione MDR continuerà fino a fine 2028, le gare continueranno a premiare sempre più i criteri qualitativi: l’asset più strategico, in entrambi i casi, è la qualità del processo interno con cui l’azienda gestisce i propri dati e le proprie evidenze.
Approfondimento editoriale
Su AboutPharma: il primo intervento Revorg sul tema
Già nel novembre 2023 abbiamo affrontato il tema della gestione documentale e della valorizzazione dell’innovazione nelle gare medical device, in un articolo che resta il punto di partenza editoriale di questa riflessione.